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Ordinanza periodo carnevale 2010 - orari pubblici esercizi, chioschi, spettacoli, musica

08/02/2010


Muggia, 28 gennaio 2010
Comune di Muggia
Provincia di Trieste
Servizio Sviluppo Economico - Sportello Unico per le Imprese
Ufficio Sviluppo Economico - Sportello Unico per le Imprese


ORDINANZA N. 2/2010

OGGETTO: Ordinanza periodo carnevale 2010 - orari pubblici esercizi, chioschi, spettacoli,
musica.

I L S I N D A C O

Rilevato che, in occasione del periodo di carnevale 11-17 FEBBRAIO 2010, sono in programma per le vie e piazze del centro cittadino, oltre la tradizionale sfilata dei carri allegorici che richiama un notevolissimo numero di turisti, molte altre manifestazioni collaterali che normalmente coinvolgono un notevole numero di maschere con carretti e supporti musicali mobili;
Che durante le serate del Carnevale un notevole numero di partecipanti si rivolgono ai pubblici esercizi e chioschi provvisori dislocati lungo le strade del centro cittadino, prolungando la loro presenza anche in orari notturni;
Che al fine di dirottare dopo le ore 24.00 il maggior numero di frequentatori fuori dal centro storico, per garantire il minor disagio possibile per i cittadini residenti, viene strutturato un teatro-tenda presso l'area dell'ex CAA;
Che, in accordo con le forze dell'ordine, risulta particolarmente importante regolamentare gli orari delle aperture e chiusure dei pubblici esercizi, gli orari della musica ed un'attenta valutazione e limitazione delle situazioni di rischio e turbativa per l'incolumità dei cittadini, che potrebbero crearsi anche con l'uso di oggetti e prodotti in vetro e simili, bottiglie piene di liquidi, bombolette spray, ecc.;
Visto l'art. 54, comma 4, del D.lgs n.267 dd. 18.08 2000, così come modificato dalla L. n. 125 dd. 24.07.2008 e richiamato il Decreto del Ministero degli interni dd. 05.08.2008;
Richiamati la L. n. 689 dd. 24.11.1981 art. 6, 10, 16 comma 2, e la L.R. n. 4 dd. 12 02. 2003 art. 7;
Preso atto della delibera consiliare n. 46/02, artt. 13 e 15 del dispositivo, richiamato l'art. 76 della L.R. 29/2005, per comprovate esigenze di pubblico interesse, gli orari dei chioschi e pubblici esercizi sono così disposti:
1. Si determinano le aperture e chiusure dei pubblici esercizi
a) nelle giornate dal sabato precedente il giovedì grasso al martedì ultimo di Carnevale la chiusura all'utenza deve essere effettuata entro le ore 01.30.
b) la sospensione del servizio di somministrazione deve avvenire obbligatoriamente entro le ore 01.30 e lo sgombero della clientela interna ai locali entro le ore 02.00.
c) nell'esercizio usato di norma dai soli pubblici esercizi che usufruiscono anche di un secondo punto di somministrazione nella Tendostruttura interna all'area ex CAA, la somministrazione deve essere sospesa entro le ore 24.00 e lo sgombero della clientela deve essere eseguito entro le ore 00.30;
d) i Pubblici Esercizi presenti all'interno della Tendostruttura interna all'area ex CAA, nelle giornate di cui al punto a) possono aprire dalle ore 18.00 e devono sospendere il servizio di somministrazione entro le ore 03.00;
e) i Pubblici Esercizi presenti all'interno della Tendostruttura interna all'area ex CAA, nelle giornate di cui al punto a) devono garantire lo sgombero della tensostruttura entro le ore 03.30;

2. Si autorizza la realizzazione di concertini previa apposita domanda:
a) tutti i giorni fino alle ore 23.30, nel sabato, domenica e martedì ultimo di Carnevale fino alle ore 24.00;
b) nella sola area interna alla Tendostruttura, tutti i giorni sino alle ore 02.00, nel venerdì, sabato e martedì ultimo di carnevale sino alle ore 03.00;
c) all'esterno la musica dovrà cessare improrogabilmente, per tutto il periodo, negli stessi orari di cui alla lett. a) del presente articolo;
d) la musica non potrà arrecare disturbo alla quiete pubblica dopo le ore 23.00 ed i toni dovranno essere regolati di conseguenza;
e) all'interno dei pubblici esercizi e tendoni, la musica è consentita sino alla chiusura dell'esercizio ad esclusiva ed inderogabile condizione che la stessa non sia udibile in alcun modo all'esterno o nei piani superiori dopo gli orari di cui al punto a);
f) la presente ordinanza, regolamenta gli orari, volumi e musica effettuata da e con qualsiasi strumento meccanico, manuale, elettronico, di gruppo o singolo, anche tramite radio, lettori CD, cassette e quant'altro, inseriti in un impianto complesso (lettore, amplificatore, casse, ecc...) o semplice; l'Ordinanza disciplina anche la musica effettuata manualmente a percussione, fiati e/o canora; l'elencazione di cui sopra è indicativa e non esaustiva;
g) i "gratini"- strutture mobili su ruote, condotte a mano, costituite da impianti di diffusione sonora alimentati da batterie - delle compagnie del Carnevale, i soli autorizzati dall'amministrazione e fatti salvi gli altri adempimenti di legge, rientrano a pieno titolo nella categoria di cui al punto f), e devono muoversi lungo le vie e strade, fermarsi occasionalmente, con soste non prolungate nei luoghi indicati dall'organizzazione, al fine di non creare intasamento o assembramento che determini un blocco al passaggio ed, in ogni caso, mai in piazza Marconi durante spettacoli ed esibizioni bandistiche;
h) i responsabili delle Compagnie del Carnevale dovranno segnalare l'eventuale presenza del "gratino" e nominare un responsabile che si interfacci regolarmente con l'organizzazione e con le forze dell'ordine al fine di garantire le uscite, gli orari, le dislocazioni precedentemente concordate ed indicate dagli organizzatori. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e sentiti, se possibile, gli organizzatori e le forze dell'ordine, di sospendere, interrompere la diffusione sonora o vietare l'uscita del o dei "gratini" per motivi di ordine pubblico e/o pubblico interesse;
i) non saranno rilasciate autorizzazioni a"gratini" diversi da quelli di cui al punto g), fatto salvo eventuali deroghe per iniziative e attività particolari che in ogni caso dovranno cessare entro le ore 21.00 di ogni giorno;

3. Si autorizza l'apertura degli spettacoli viaggianti (Luna park di piazza Caliterna, via Roma):
a) tutte le giornate dalle 09.00 alle 23.00 con sospensione dalle ore 12.30 alle ore 15.00, ad esclusione di quanto disposto nel successivo punto b);
b) nelle giornate di venerdì 12, sabato 13 e martedì 16 febbraio la chiusura del solo Luna Park sito nell'ex CAA potrà essere protratta alle ore 02.00 del giorno successivo, con lo spegnimento, entro tale orario anche delle luci, ad esclusione di quelle di servizio e di emergenza, fatte salve ulteriori o diverse disposizioni delle autorità preposte all'ordine pubblico e fermo restando i divieti di cui agli altri punti;

4. I pubblici esercizi, preventivamente autorizzati, che effettueranno esclusivamente servizi di ristorazione ai tavoli con la somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando le disposizioni di cui ai punti precedenti, potranno protrarre di tre ore lo sgombero della clientela, fermo restando l'obbligo di chiusura dell'esercizio alle ore 01.30;
5. Non saranno concesse deroghe ai chioschi, mezzi mobili attrezzati e similari o comunque strutture "all'aperto" che dovranno sottostare alle disposizioni generali richiamate;
6. Nel richiamare l'art. 67, terzo comma, della L.R. 29/05, è fatto obbligo mantenere funzionanti tutte le toilette dei pubblici esercizi aperti;
7. È a carico di ogni singolo esercente l'obbligo del buon funzionamento dei servizi igienici, fermo restando che la chiusura di tutti, o parte di quelli regolarmente in funzione, comportano l'automatica chiusura dell'esercizio stesso per mancanza dei requisiti igienico-sanitari e la contestuale sospensione dell'autorizzazione, sino al ripristino delle condizioni sanitarie preesistenti;
8. Nel caso in cui si rilevi la chiusura volontaria del servizio igienico, nonostante lo stesso risulti funzionante, oltre alla chiusura immediata dell'esercizio per i motivi di cui al punto 6) l'infrazione comporterà l'ulteriore sospensione dell'attività per i successivi 8 giorni;
9. I pubblici esercizi hanno l'obbligo di mantenere sempre pulita la zona antistante l'entrata dei negozi per tutta la lunghezza del negozio verificata lungo il suo perimetro lato strada e per una profondità coincidente all'eventuale occupazione suolo pubblico richiesta e comunque tale da garantire il pubblico decoro;
10. È fatto divieto di vendita nei negozi alimentari e pubblici esercizi, di alcolici e superalcolici per asporto, nei pomeriggi e sere di sabato 13 e martedì 16 febbraio, con loro copertura o spostamento dagli scaffali;
11. È fatto divieto di somministrare, dopo le ore 14.00 e sino alle ore 06.00 del giorno successivo, superalcolici nelle giornate di venerdì 12, sabato 13, domenica 14 e martedì 16 febbraio e fino al mattino successivo (art. 68, p.to 4); è fatto inoltre divieto di detenere in qualsiasi contenitore e/o consumare superalcolici nelle pubbliche vie e nell'area dell'ex CAA, dopo le ore 19.00, nelle giornate richiamate; all'interno ed esterno della Tendostruttura, per motivi di ordine pubblico, è inoltre vietato importare e detenere qualsiasi contenitore che non sia il bicchiere di plastica. Nel caso di contravvenzione a tale disposizione, i contenitori verranno sequestrati e distrutti immediatamente, unitamente al loro contenuto, fatte salve le altre sanzioni di legge;
12. Nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e martedì grasso, dopo le ore 18.00 qualsiasi bevanda dovrà essere servita in bicchieri di plastica ad esclusione del servizio di ristorazione al tavolo nei soli esercizi autorizzati;
13. Negli stessi orari e nelle stesse giornate di cui al precedente p.to 12. è fatto divieto al pubblico di detenere e circolare con bottiglie di vetro; nelle giornate di sabato 13 e martedì 16 febbraio, a partire dalle ore 12.00, è vietato importare sul territorio muggesano bottiglie e contenitori di qualsiasi materiale (vetro, plastiche e similari) indipendentemente dal contenuto degli stessi, dalle ore 18.00 tale divieto, è esteso ai pubblici esercizi muggesani, anche per asporto, ad esclusione dei bicchieri in plastica; dalle ore 20.30 il divieto si applica anche nelle pubbliche vie. Nel caso di contravvenzione a tale disposizione, emessa per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, i contenitori verranno sequestrati e immediatamente smaltiti, unitamente al loro contenuto, fatte salve le altre sanzioni previste nel presente atto e di legge;
14. Ogni pubblico esercizio dovrà munirsi di un numero sufficiente di appositi bottini, una parte potrà essere fornita dal Comune fino ad esaurimento della sua dotazione, da collocare all'esterno del proprio esercizio. I gestori dovranno inoltre garantirne, quando necessario, lo svuotamento dei bottini di cui trattasi nei contenitori più capienti del servizio pubblico, fermo restando l'obbligo della pulizia esterna all'esercizio come previsto nel punto 9 della presente ordinanza;
15. Le disposizioni si applicano anche ai circoli privati, chioschi e/o ogni altra struttura che possa svolgere attività di somministrazione unicamente a favore dei propri soci e nel rispetto delle disposizioni di legge che autorizzano tale tipo di attività;
16. Al fine di prevenire situazioni di tensione, turbamento dell'ordine pubblico, rischio di scontri, imbrattamento arbitrario a cose ed oggetti con danno provvisorio e/o permanente a cose, persone o animali, è fatto divieto ai negozi commerciali del Comune di Muggia, di vendere, durante il periodo di Carnevale, bombolette spray e bombolette colorate di qualsiasi tipo, che possano recare danno e/o imbrattamento a persone, indumenti, edifici e cose di proprietà altrui. Il divieto non si applica a prodotti spray usati per le normali attività lavorative e/o di utilizzo personale, per la pulizia della persona, trucco con coloratura o quant'altro, indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in spray per carrozzerie di macchina, per parrucchiere, per uso personale, non escluso l'utilizzo di bombolette anche per trucchi di carnevale sulla persona, fermo restando l'obbligo del divieto di utilizzare tali prodotti nei luoghi e locali pubblici, pena l'applicazione delle sanzioni previste nella presente ordinanza per tali infrazioni".
17. È altresì vietato, per lo stesso periodo e per le stesse motivazioni, usare e far usare le richiamate bombolette e spray all'aperto e nei locali pubblici, su tutto il territorio muggesano; ai contravventori tutti i prodotti vietati e non sigillati o integri, saranno immediatamente sequestrati e successivamente distrutti; saranno inoltre sanzionati coloro i quali imbrattano e/o lordano, in qualsiasi forma e modo (deiezione, vomito, e quant'altro) le vie e strutture pubbliche e /o private fermo restando le altre sanzioni previste dalla presente ordinanza e dalle disposizioni di legge;
18. Per motivi di ordine pubblico è inoltre vietato , per i non residenti delle aree interessate, accedere nelle vie e calli transennate e/o interdette al pubblico da cartellonistica o forze dell'ordine o personale preposto a controllo o vigilanza. Gli stessi potranno accedervi solamente se accompagnati da residenti delle aree interdette o con apposita autorizzazione degli organi preposti;
19. I pubblici esercizi e negozi del centro storico e zone limitrofe durante il periodo di carnevale, dopo l'orario di chiusura, hanno l'obbligo di riavvolgere tende e ombrelloni e riporre tutte le strutture che potrebbero ostacolare il passaggio di eventuali mezzi di soccorso;
20. Chiunque eserciti l'attività, con l'autorizzazione sospesa automaticamente per la mancanza dei requisiti igienico-sanitari così come disposto ai punti 6 e 7 della presente ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa da ¤ 1.500,00 a ¤ 15.000,00, fatto salvo quanto ulteriormente disposto nei richiamati punti 6 e 7 (art. 83 comma 1 L.R. 29/05);
21. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni sugli orari comporterà le sanzioni - previste dall'art. 83, secondo comma, della L.R. 29/05 - da ¤ 600,00 a ¤ 3.500,00- che, se ripetute due o più volte, potranno comportare la chiusura del pubblico esercizio da 1 a 3 giorni;
22. Violazioni di cui agli artt. 11, 12, 13 e quelle diverse, relative alla presente ordinanza, saranno punite con sanzioni amministrative da ¤ 300,00 - a ¤ 3.000,00 - (art.83 comma 3 lr 29/2005);
23. Per gli esercenti delle strutture commerciali, le violazioni di cui al punto 16 determinano la sanzione prevista per la vendita di prodotti senza autorizzazione come disposto dall'art 80 della LR. 29/ 2005, comma 2 - violazioni di cui agli artt. 11,12,13,39 della richiamata legge - da ¤ 1.600,00 ad ¤ 10.000,00; per i contravventori privati le violazioni di cui al punto 17 oltre a quanto già disposto nello stesso, la sanzione di ¤ 300,00 oltre all'obbligo di provvedere all'immediata pulizia o al pagamento del danno causato;

Si autorizzano inoltre all'occupazione del suolo pubblico non superiore a 3 mq., durante il periodo 11 febbraio-17 febbraio 2010, i pubblici esercizi del Comune di Muggia in aree comunali adiacenti alle entrate degli esercizi stessi, con semplice comunicazione, fermo restando l'obbligo di garantire il passaggio dei mezzi di soccorso; e fatte salve ulteriori esigenze di ordine pubblico e/o viabilità che potrebbero comportare il divieto di tale occupazione, le strutture dovranno in ogni caso essere idonee allo scopo, omologate, a norma con le vigenti disposizioni di legge ed in possesso di eventuali diverse autorizzazioni.
Per superfici superiori è necessaria la domanda ed il pagamento della relativa tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP).
Il Sindaco può disporre ulteriore ordinanza di deroga o modifica alle disposizioni riportate nel presente disposto in casi particolari e motivati nell'interesse della collettività, degli operatori commerciali, ordine pubblico e per pubblico interesse.




F.to IL SINDACO
(dott. NERIO NESLADEK)



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