Cambio residenza
Dal 9 maggio 2012 sono in vigore le nuove disposizioni in materia di anagrafe, introdotte dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 35/2012, relative alle modalità con cui i cittadini effettuano le dichiarazioni anagrafiche previste dall'art. 13, comma 1, lettera a), b) e c) del vigente regolamento d'Anagrafe, ovvero:
- Trasferimento di residenza da altro comune
- Trasferimento di residenza dall'estero
- Trasferimento di residenza all'estero
- Cambiamento di abitazione
- Costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza
- Mutamenti nella composizione della famiglia o della convivenza
Le dichiarazioni vanno effettuate utilizzando i moduli predisposti dal Ministero dell'Interno (reperibili anche sul sito internet del Comune di Muggia) e devono essere sottoscritte presso gli sportelli dei servizi demografici o possono essere inoltrate al Comune di Muggia a mezzo di posta raccomandata (all'indirizzo: Comune di Muggia, Ufficio Anagrafe, Piazza Marconi 1, 34015 Muggia -TS), per fax (al numero: 040/330202) o per via telematica (mail: anagrafe@comunedimuggia.ts.it e PEC comune.muggia@certgov.fvg.it). In ogni caso vanno rispettate le modalità di presentazione della dichiarazione riportate sul modulo.
L'ufficiale d'anagrafe provvede a effettuare la registrazione entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione. Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.
A decorrere dalla registrazione e fino al ricevimento della conferma dell'avvenuta cancellazione da parte del Comune di precedente iscrizione, il Comune di nuova iscrizione potrà rilasciare la certificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate.
I controlli sulla sussistenza dei requisiti devono essere effettuati dalla polizia locale entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata. Se il termine decorre senza risposta da parte dell'amministrazione comunale il contenuto della dichiarazione si considera corrispondente alla situazione di fatto.
In caso di esito negativo degli accertamenti sulla dimora abituale e qualora, espletato l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, il Comune non accolga le osservazioni presentate dal cittadino, la registrazione è annullata e si ripristina la precedente posizione anagrafica dei soggetti interessati.
Chi effettua le dichiarazioni in parola dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000, che prevedono la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'obbligo per il Comune di denuncia all'autorità competente.
Orario di apertura al Pubblico: vedi link alla pagina Ufficio Demografico, Statistico e Cimiteri
Elenco dei moduli predisposti del Ministero dell'Interno:
La modulistica specifica è consultabile e scaricabile nella sezione UFFICI -UFFICIO DEMOGRAFICO STATISTICO E CIMITERI