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Chi paga l'ICI?

I titolari dei diritti reali
- di proprietà
- di usufrutto
- uso
- di abitazione
- enfiteusi
- superficie
- su immobili siti nel territorio del comune
- i locatari finanziari di immobili destinati ad attività economiche
- i concessionari di beni demaniali siti nel territorio del comune.
Cosa s'intende per immobile?

  1. i fabbricati o le porzioni di fabbricato denominate unità immobiliari urbane (u.i.u.) iscritte o da iscrivere all'Ufficio del Territorio;
  2. le aree fabbricabili: terreni che il piano regolatore generale del comune inserisce nelle zone edificabili indipendentemente dalle reali possibilità edificatorie di fatto e quelli ove è in corso di costruzione un fabbricato fino alla data di ultimazione di quest'ultimo;
  3. i terreni agricoli (sono esclusi i terreni ove non viene esercitata l'attività agricola da soggetti che hanno come scopo la produzione e la commercializzazione dei prodotti dei fondi come prevista dall’art. 2135 del codice civile)

Come si calcola l'imposta?
1) Fabbricati iscritti all'Ufficio del Territorio :
u.i.u. di cat. A,B e C (escluso A10 e C/1):
rendita catastale x 105 (100 x rivalutazione 5%)x aliquota deliberata dal Comune
u.i.u. di cat. A/10 e D:
rendita catastale x 50 x 5% x aliquota deliberata dal Comune
u.i.u. di cat. C/1:
rendita catastale x 34 x 5% x aliquota deliberata dal Comune
3) aree fabbricabili: valore venale in comune commercio (valore di mercato) x l'aliquota stabilita dal Comune
4) terreni agricoli: reddito dominicale x 25% x 75 x aliquota deliberata. Si precisa tuttavia che la Legge Regionale 33/2002 include il territorio del Comune di Muggia fra le zone montane omogenee per le quali ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera h del D.Lgs. 504/92 è prevista l’esenzione dall’imposizione ICI.( vedasi la deliberazione consiliare n. 79 del 21 dicembre 2005)
L'imposta va versata in proporzione ai mesi di possesso nell'anno (quindi in dodicesimi). Si considera posseduto per l'intero mese un immobile il cui possesso si protrae per almeno 15 giorni.
Quali sono le aliquote?

Per l'anno 2011, con deliberazione del Consiglio comunale n.81 del 21/12/2010il Comune di Muggia ha confermato le seguenti aliquote:
  1. ordinaria (fabbricati, aree fabbricabili) 7 per mille
  2. ridotta 5,5 per mille, unità immobiliari urbane ove è stabilita la residenza anagrafica o la dimora abituale e relative pertinenze esclusivamente per gli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9;
  3. ridotta 5,5 per mille, unità immobiliari urbane di tipo abitativo per le quali è stato sottoscritto un contratto di locazione di tipo agevolato come previsto dal L. 431/98 e relative pertinenze. Per godere di questa riduzione è necessario presentare entro il 20 dicembre (pena la non concessione dell’agevolazione) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (testo unico in materia di  documentazione amministrativa).

4) ridotta 6,3 terreni agricoli. Si precisa tuttavia che la Legge Regionale 33/2002 include il territorio del Comune di Muggia fra le zone montane omogenee per le quali ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera h del D.Lgs. 504/92 è prevista l’esenzione dall’imposizione ICI.( vedasi la deliberazione consiliare n. 79 dd. 21 dicembre 2005)
Detrazioni
Per gli immobili di cat. A/1 A/8 e A/9 resta confermata per l'abitazione principale la detrazione che è pari a € 103,29 (nel caso in cui più proprietari abitino nella stessa unità immobiliare urbana, la detrazione va divisa in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso)..
Tutte le agevolazioni ai fini ICI spettano esclusivamente per i mesi in cui i soggetti posseggono i requisiti.
ESENZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE ED ASSIMILATE.
Il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, a partire dall’anno d’imposta 2008, ha escluso dal pagamento dell’ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale esso ha stabilito la residenza anagrafica ovvero risiede abitualmente. Ai sensi di quanto disposto dall’art 3 del vigente regolamento ICI, nel territorio del comune di Muggia, gli immobili accessori possono essere considerati pertinenze delle abitazioni principali ai fini ICI solo se situati nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione principale.
L’esclusione dal pagamento dell’ICI si estende anche:

  1. alle abitazioni cedute in uso gratuito a parenti e affini di primo grado (genitori e figli, suoceri e generi/nuore) e alle relative pertinenze;
  2.  alle abitazioni possedute da persone che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari purché le stesse non siano locate.
  3. I soggetti che, a seguito si separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, sono esenti per la stessa purché non siano proprietari o titolari di diritti reali su altra unità immobiliare utilizzata come abitazione principale sita nel Comune di MuggiaAnche le abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari sono state escluse dal pagamento dell’ICI

Anche le abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari sono state escluse dal pagamento dell’ICI.
Quando e come si paga?
Il pagamento dell'ICI può avvenire in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno oppure in due rate con scadenza:
1 acconto: 16 giugno: 50% dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
2 saldo 16 dicembre: rimanente somma (applicando le aliquote per l'anno in corso).

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro: per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Il versamento si effettua:
1) mediante bollettini postali sul c/c. 88691472 intestato a: Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A. MUGGIA–TS–ICI
2) mediante modello F24 presso poste, banche e concessionari anche compensando crediti di imposte e tasse erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi (art. 37 comma 35 del D.L. 223/2006 (decreto Bersani) convertito nella L: 248/2006)
3) presso lo sportello di Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A. in via XXX Ottobre 4 Trieste.

Obblighi dichiarativi:
L’art 37 comma 53 del D.L. 223/2006 (decreto Bersani) convertito nella L. 248/2006 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2007 e dal momento in cui sarà attuato il sistema d’interscambio telematico tra Agenzia del Territorio e comuni, viene abolito l’obbligo della comunicazione ICI. Con provvedimento del 18/12/2007 del direttore l’Agenzia del Territorio ha accertato l’operatività del sistema d’interscambio dei dati catastali, pertanto i cittadini non sono obbligati a presentare alcuna comunicazione o dichiarazione ICI se non per le variazioni . riguardanti l’acquisizione o la perdita di agevolazioni (es. lo stabilirsi della residenza) o l’acquisto o vendita di aree fabbricabili e altri casi per i quali l’imposta dovuta non è direttamente rilevabile dai dati trasmessi dall’Agenzia del territorio (es. voltura catastale, soppressione e/o costituzione di un’unità immobiliare, variazione di rendita etc.)
Tuttavia al fine di agevolare il servizio di consulenza e di quantificazione degli importi ICI da versare che viene fornito dal Comune di Muggia, i cittadini interessati possono comunicare direttamente all’ufficio tributi le variazioni che riguardano immobili di loro proprietà in modo da consentire l’invio presso il domicilio di bollettini di pagamento aggiornati.

TARSU (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni)

per visionare e scaricare i modelli consultare la pagina modulistica

La Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni è applicata ai detentori (a qualsiasi titolo) di locali o aree scoperte nel territorio comunale ed è destinata a coprire integralmente il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti e lo spazzamento delle strade.
Chi paga la tassa?
1) I detentori di locali o aree private
2) I detentori di locali o aree destinate ad attività economiche

Quanto si paga?
Locali e aree private
La tassa è dovuta in ragione della misura della superficie calpestabile dei locali o delle aree, espressa in metri quadrati applicando ad essa le tariffe stabilite annualmente dal comune. E' annuale ed è dovuta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Riduzioni:
a) locali abitativi occupati da persona singola: riduzione di 1/3 per la parte di superficie superiore ai 35 mq per le abitazioni e superiore ai 20 mq. per le pertinenze.
b) Locali abitativi condotti stagionalmente o discontinuamente da persone residenti fuori dal territorio provinciale: riduzione di 1/3.
c) parte abitativa di costruzione rurale occupata da coltivatore diretto o agricolo: riduzione del 30%
Esenzioni:
E’ esonerato dal tributo chi versa in stato di accertato bisogno e fruisce in via continuativa dell’assistenza economica del Comune. Può usufruire dell’esenzione anche chi fruisce in via non continuativa dell’assistenza purché venga rivolta apposita domanda all’Ambito Socio Assistenziale.
La parte di superficie utile inferiore a 100 mq delle abitazioni condotte da nuclei familiari all’interno dei quali sia presente una persona diversamente abile con invalidità del 67% o più. Per ottenere tale riduzione è necessario presentare apposita istanza entro il 30 maggio. L’esenzione sarà accordata a partire dall’anno di presentazione della domanda e non può essere richiesta retroattivamente.

Locali o aree destinate ad attività economiche.
I criteri di tassazione sono uguali a quelli dei locali privati. Il Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997) ha definito un nuovo concetto di rifiuto secondo il criterio della provenienza: i rifiuti possono essere urbani o speciali, pericolosi o non pericolosi a seconda di chi li produce.
I rifiuti urbani sono quelli domestici, i rifiuti speciali sono quelli prodotti dalle attività economiche (industria commercio artigianato).
I rifiuti speciali pericolosi devono essere smaltiti in proprio da chi li produce, mentre i rifiuti speciali non pericolosi, possono essere assimilati con espressa deliberazione del Consiglio Comunale ai rifiuti urbani ed essere assoggettati alla privativa comunale (servizio di smaltimento rifiuti).
Alcuni rifiuti speciali non pericolosi (come ad esempio gli imballaggi di cartone, la gomma il cellophane) sono stati assimilati agli urbani per cui il contribuente che li produce è tenuto a pagare la relativa tassa.
Gli operatori economici che producono rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani (pericolosi o non pericolosi) sono tenuti a smaltirli in proprio.
Sono previste riduzioni della tassa sui rifiuti per gli operatori economici che smaltiscono in proprio anche i rifiuti cosiddetti assimilati con apposita domanda e verso presentazione della documentazione atta a dimostrare di avere sostenuto spese per interventi idonei ad agevolare il servizio svolto dal Comune.
In tal caso la riduzione ammonta al 40%.
Le aree ove vengono prodotti i rifiuti speciali pericolosi come sopra definiti sono esenti dal pagamento della tassa.
Le aree delle attività economiche in cui vengono prodotti rifiuti urbani (es. uffici, bagni, spogliatoi, magazzini) sono invece soggette a tassazione ordinaria.

Come si paga?
Attualmente la riscossione della tassa è effettuata a mezzo ruolo esattoriale (elenco dei contribuenti tenuti a versare la tassa e relativi importi): il Comune, sulla base delle denunce e dell'attività di accertamento, trasmette all’agente della riscossione Concessionario per la riscossione (Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A. - Trieste Via Giulia 3) i dati necessari alla redazione del ruolo.
Il contribuente riceve a casa dall’ agente della riscossione la cartella di pagamento con indicati gli importi e le relative scadenze delle quattro rate e i relativi bollettini di versamento.
La tassa è dovuta anche da chi di fatto utilizza il locale e da tutti coloro che lo occupano in via solidale. Ciò significa che il Comune può richiedere il tributo a uno soltanto degli occupanti per l'intero importo.
Obblighi di denuncia:
Tutti i soggetti che avviano l'occupazione di locali o aree nel territorio comunale, devono presentare apposita denuncia redatta su moduli predisposti dall'ufficio competente (ufficio tributi) entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione, con la quale indicano i dati anagrafici, la sede (per gli operatori commerciali) o la residenza (per i privati) e la misura della superficie tassabile.
Nel caso di aumento della superficie dei locali detenuti o nel caso di detenzione di ulteriori locali oltre a quelli già precedentemente denunciati va presentata, sempre entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione, analoga denuncia.
La cessazione dell'occupazione di locali va denunciata al competente ufficio comunale nel più breve tempo possibile, in modo da consentire all'ufficio di procedere al rapido discarico dalle cartelle già emesse.
Cliccare qui per scaricare i modelli di denuncia.
Imposta Comunale sulla Pubblicità
Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità è dovuto da chi diffonde in qualsiasi modo messaggi pubblicitari in luogo pubblico o aperto al pubblico, nell'esercizio di una attività commerciale.
I diritti sulle pubbliche affissioni sono invece dovuti per l'affissione in appositi spazi, a cura del Comune, di manifesti contenenti comunicazioni di carattere istituzionale o sociale prive di rilevanza economica.
La misura dell'imposta è commisurata alla superficie del mezzo pubblicitario ed è calcolata sulla base delle tariffe adottate dal Comune.
La legge finanziaria 2002 ha disposto l'esenzione totale dell'imposta sulla pubblicità per le insegne di misura inferiore ai 5 mq.
Il contribuente (colui che nell'ambito della sua attività economica intende utilizzare una insegna pubblicitaria) è tenuto a presentare al Concessionario (AIPA) una dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata del messaggio e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari.
La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione del mezzo pubblicitario che comporti una diversa imposizione (maggiore o minore).

Lo sportello a cui rivolgersi è:
presso AIPA S.p.A Via Carducci, 22 Gorizia (tel. e fax. 0481/530096) per il pagamento e le dichiarazioni relative all’imposta permanente (cartelli pubblicitari, insegne etc.)
TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche)
La TOSAP è dovuta da chiunque occupi spazi ed aree pubbliche anche senza titolo.
L'imposta si paga sia per le occupazione del suolo, sia per l'occupazione dello spazio soprastante (la proiezione a terra di tende,striscioni e insegne pubblicitarie) o sottostante il suolo pubblico (cavi e condutture).
L'occupazione di suolo pubblico è concessa su domanda dell'interessato, su specifica autorizzazione del Comune. L'imposta è dovuta anche da chi occupa materialmente l'area pubblica in mancanza di un provvedimento amministrativo.
Il Comune è pertanto autorizzato a richiedere la riscossione dell'imposta anche in caso di occupazioni abusive.
Chi rilascia la concessione?
Passi carrabili, occupazioni per l'attività edilizia (ponteggi, occupazioni con materiali etc. ), insegne e striscioni pubblicitari: SERVIZIO VIGILANZA - Via Roma, 10
Venditori ambulanti, occupazioni con tavolini e sedie da parte di pubblici esercizi, espositori di merce, spettacoli e intrattenimenti viaggianti e tutte le altre occupazioni connesse alle attività commerciali: UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO P.zza della Repubblica, 4
Manomissioni di suolo, scavi, cavidotti, pozzetti, allacci etc.: SERVIZIO MANUTENZIONE RETI  E CIMITERI Via di Trieste, 8.
Le occupazioni di suolo possono essere:
1) permanenti:
sono quelle che durano almeno un anno

Gli uffici competenti trasmettono all'Ufficio Tributi copia della concessione e i dati utili per la quantificazione della tassa.

Quanto si paga?
Le tassa relativa alle occupazioni permanenti si calcola in ragione del metro quadro e del metro lineare (per i passi carrabili e le occupazioni con cavi e condutture) per anno, sempre arrotondati all'unita' superiore, applicando delle tariffe che variano a seconda del tipo di occupazione e a seconda della zona in cui è effettuata l'occupazione.
Il territorio del Comune di Muggia è suddiviso in tre categorie distinte a seconda dell'importanza di ciascuna.
La prima categoria è la più importante, quindi l'imposizione è più alta, ed è quella relativa al centro storico e zone immediatamente limitrofe.
Al di sotto del metro quadro comunque non si è soggetti a tassazione.
Sono esenti dal pagamento della tassa i passi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
La tassazione delle occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo effettuate da gestori di servizi pubblici è stata radicalmente cambiata per effetto della legge finanziaria 2000 (L. 488/99) che ha commisurato il prelievo sulla base del numero delle utenze.
Le occupazioni dei distributori di carburanti hanno regole particolari che riguardano la capacità dei serbatoi utilizzati.
Superficie x tariffa x anno
2) temporanee:
sono quelle di durata inferiore all'anno.

Quanto si paga?
La tassa relativa alle occupazioni temporanee si calcola in ragione dei giorni di occupazione della superficie occupata espressa in metri quadrati sempre arrotondati all'unita' superiore applicando delle tariffe che variano a seconda del tipo di occupazione e a seconda della zona in cui è effettuata l'occupazione:
Superficie x tariffa giornaliera x giorni di occupazione.
Come per le occupazioni temporanee il territorio comunale è diviso in tre categorie con gli stessi criteri delle occupazioni permanenti.
Riduzioni:
Sono previste numerose riduzioni per le occupazioni temporanee in relazione alla loro durata
- durata inferiore a 12 ore riduzione del 50%
- durata di almeno 15 gg. riduzione del 50%
- per le occupazioni a carattere ricorrente e quelle temporanee di durata non inferiore a un mese previa stipula di apposita convenzione riduzione del 50%.
Sono previste riduzioni anche in relazione alle seguenti tipologie di occupazione:

  1. occupazioni da parte di ambulanti, pubblici esercenti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti: riduzione del 50%;
  2. occupazioni da parte di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: riduzione del 80%;
  3. occupazioni per l'installazione di condutture e reti di erogazione di pubblici servizi: riduzione del 50%;
  4. occupazioni in occasione di manifestazioni culturali e sportive: riduzione dell’80%.

Tutte le agevolazioni descritte sono cumulabili in un'unica occupazione che racchiuda in sé una o più delle caratteristiche descritte purché la tariffa al metro quadro non diventi inferiore a € 0,08.
Sono esenti le occupazioni legate all'attività edilizia di ristrutturazione degli stabili del centro storico.
Si è previsto altresì l'aumento delle tariffe per le occupazioni di attività economiche effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti.
L'Ufficio Tributi si trova al pian terreno del palazzo Municipale in Piazza della Repubblica n. 4. Tel 040/3360231 e-mail tributi@comunedimuggia.ts.it.
L'orario è così fissato:lunedì e mercoledì dalla 14.30 alle 16.30; Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00.
Responsabile di servizio è il dott. Antonio Maria Carbone.

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